Onorevoli Colleghi! - I progressi della scienza medica, che ampliano i suoi confini grazie allo studio e all'intuizione dei ricercatori, nell'interesse della salute dei pazienti che si affidano con fiducia alla loro esperienza e all'approfondimento degli effetti delle cure e dei ritrovati sia moderni, sia antichi, rivisti all'esame critico delle attuali conoscenze tecniche, al di là, ovviamente, delle cosiddette «medicine alternative» che si basano su princìpi filosofici o sull'efficacia dell'azione personale dell'individuo che pratica la «cura» (ne sono esempio la chiroterapia, i massaggi shiatsu eccetera), hanno posto in evidenza gli effetti e l'oggettiva efficacia scientifica dell'applicazione dell'ossigeno nelle sue molteplici e diverse forme molecolari, variamente mescolato nella prospettiva delle altre terapie ossidative già contemplate nella pratica medica ufficiale (laser, RXterapia, ossigeno iperbarico). A quanto esposto si aggiunge l'oggettiva constatazione del proliferare di studi medici che, utilizzando apparecchiature che trasformano l'ossigeno medicale - 02 - nelle varie forme molecolari, hanno portato ai noti, evidenti successi e notevoli risultati nelle più disparate patologie.
      Evidenti successi che non possono essere smentiti da aneddotici episodi dovuti alla mala pratica che la presente proposta di legge si prefigge di impedire; infatti, ciò che manca è una normativa che disciplini la materia, fissando da chi ed i limiti entro i quali sia lecito applicare queste terapie in corpore vili, impedendo gli abusi. Pertanto, la proposta di legge, in attuazione dei princìpi stabiliti dall'articolo 32 della Costituzione e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce adeguate norme per la somministrazione di ossigeno a scopo terapeutico.

 

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